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Condizioni Generali del Contratto di Viaggio 2010 Print E-mail
Art. 1: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che: a) il Decreto Legislativo n. 206 del 06/09/2005 “Codice del Consumo “ dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano rilasciare al consumatore copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 206/2005), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di pacchetto turistico (art. 84 D.Lgs. 206/2005) è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) tra­sporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione“.

Art. 2: ORGANIZZATORE - NORME APPLICABILI

Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato dall’agenzia ViaggieMiraggi ONLUS per il Turismo Responsabile, con sede in Riviera Tito Livio nr.46 Padova, Tel.  049- 8751997-fax 049-8219869. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle disposizioni del D.Lgs. n. 206 del 06/09/2005 “Codice del Consumo“, e dalle Convenzioni Internazionali in materia e in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20/04/70, resa esecutiva con legge 29/12/77, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/29 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19/03/32 n. 41 nel testo modificato all’Aja nel 1955, dalla Convenzione di Berma del 25/02/61 sul trasporto ferroviario resa esecutiva con legge 02/03/63, n. 806, dalla L. Reg. Veneto n. 33 del 04/11/02, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del Codice Civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

Art.3: PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente. Al momento della prenotazione il viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% della quota di partecipazione ed il saldo dovrà essere corrisposto almeno 30 giorni prima della partenza. Qualora la prenotazione avvenga nei 30 giorni prima della partenza il viaggiatore dovrà provvedere al saldo contestualmente alla prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

Tutti i versamenti possono essere effettuati in contanti, con vaglia postale o tramite bonifico bancario; di questi ultimi due occorrerà inviare via fax una copia dell’ordine per comprovare l’avvenuto pagamento.

 Art. 4: ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI VIAGGI CON “CASSA COMUNE”

1.La cassa comune è un fondo che si costituisce all’inizio del viaggio tramite versamenti di tutti i partecipanti al viaggio.

 L’organizzazione tecnica dei viaggi con formula “Cassa comune” da gestire in loco,  esplicitamente riportata nel contratto di viaggio, fa si che l’agenzia ViaggieMiraggi ONLUS per il Turismo Responsabile si occupi e risponda del solo trasporto dall’Italia alla località turistica prescelta. L’agenzia ViaggieMiraggi ONLUS per il Turismo Responsabile indica l’importo della cassa comune da portare in loco; metterà a disposizione altresì un referente locale che, oltre a facilitare i contatti con organizzazioni sociali, culturali e politiche del paese, organizzerà con i partecipanti al viaggio,  localmente, gli altri servizi, come vitto, alloggio, trasporti con mezzi pubblici, o privati, guide o accompagnamento alle visite. In alcuni casi i sopraccitati servizi saranno concordati e autogestiti direttamente dal referente locale insieme ai  partecipanti, in altri casi invece saranno già preorganizzati.

In questo caso l’agenzia Viaggie Miraggi ONLUS per il Turismo Responsabile assume la veste di semplice “intermediario di viaggi” e, di conseguenza, non risponde degli eventuali danni arrecati ai partecipanti dai fornitori dei servizi scelti dal gruppo.

2. Nei viaggi con formula “Cassa comune” spetta all’autonomia del gruppo la scelta e l’utilizzo in loco dei servizi a terra non inclusi nel pacchetto occorrenti per il buon svolgimento del viaggio. In riferimento a detti servizi, i partecipanti costituiranno tra loro una “cassa comune” da loro stessi amministrata e gestita, per la quale all’ agenzia ViaggieMiraggi ONLUS per il Turismo Responsabile, non è dovuto nulla a livello economico.

Art. 5: PREZZO E REVISIONI

 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, entrate per la visita ai musei, siti archeologici, del tasso di cambio applicato al pacchetto in questione, nonché di tutti i costi dei singoli servizi contenuti nel pacchetto turistico. La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione del costo dei citati servizi ed al viaggiatore, verrà fornita l’esatta indicazione della variazione che ha determinato la revisione stessa. Il prezzo stabilito in contratto non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la data di partenza.

Art. 6: RECESSO DEL CONSUMATORE

1. Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

2. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta esclusa la quota di iscrizione e le spese per la restituzione. Tale restituzione sarà effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso da farsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il calcolo dei giorni farà fede il timbro postale.

3. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione di accettazione della modifica o di recessione specificandone la ragione entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

4. Il cliente che intende recedere dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, deve inviare una comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con indicato il nominativo/i della/e persona/e che intende/intendono recedere e il riferimento al viaggio o servizio che si vuole/vogliono disdire. Non saranno accettate le forme di disdetta via e-mail, via telefono o via fax.

La comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo massimo antecedente quello d’inizio del viaggio.

Al cliente saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento della quota d’iscrizione e dell’acconto previsto all’art. 3, comma 1, le seguenti somme:

- le penali indicate dalla compagnia dei trasporti presso la quale è stata fatta la prenotazione,

- i premi assicurativi,

- le penali per i servizi a terra;

- le seguenti percentuali della quota che il recedente avrebbe versato per le spese di gruppo, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuta la rinuncia (come data del recesso farà fede il timbro postale e il calcolo dei giorni non includerà lo stesso):

o    da 40 a 30 gg 40% per tutti i viaggi e soggiorni;

o    da 29 a 21 gg 50% per tutti i viaggi e soggiorni;

o    da 20 a 15 gg 70% per tutti i viaggi e soggiorni;

o    da 14 a 0 gg 100% per tutti i viaggi e soggiorni;

- le seguenti percentuali della quota organizzativa dell’agenzia ViaggieMiraggi, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto la rinuncia (come data del recesso farà fede il timbro postale e il calcolo dei giorni non includerà lo stesso):

o    da 40 a 30 gg 25% per tutti i viaggi e soggiorni

o    da 29 a 21 gg 30% per tutti i viaggi e soggiorni;

o    10% per tutti gli altri viaggi

o    da 20 a 15 gg 50% per tutti i viaggi e soggiorni

o    da 14 a 8 gg 70% per tutti i viaggi e soggiorni

o    da 7 a 0 gg 100% per tutti i viaggi e soggiorni

Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

Art. 7: MODIFICHE CONTRATTUALI PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL VIAGGIATORE

1. All’atto dell’iscrizione, il viaggiatore può far presente particolari richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità viaggio, qualora ciò fosse tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni Speciali.

2. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal viaggiatore oppure dall’organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni già accettate, non obbligano però l’Organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte.

3. Lo specifico accordo sopra citato sarà rinegoziato nei termini delle modalità di erogazione dei servizi diversi e dei relativi costi, e le variazioni di prezzo saranno ridefinite e comunicate al viaggiatore che è tenuto a saldarle in conformità a quanto disposto dall’art. 3 (Prenotazioni e Pagamenti).

4. In ogni caso la richiesta di modifica comporta per il cliente l’addebito fisso di almeno Euro 30,00 per ogni modifica relative a: aeroporto di partenza, trattamento alberghiero, complesso alberghiero, diminuzione o aumento durata soggiorno, noleggi servizi vari e simili.

5. La diminuzione del n. dei passeggeri all'interno di una pratica è da intendersi come <<annullamento parziale>> (vedi quindi art. 6 Recesso).

 

Art 8: MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, oppure la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art.9: SOSTITUZIONIE

1. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 D.Lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

2. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

3. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.

Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

Art 10: OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle speci­fiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pac­chetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

 Per i viaggi con “cassa comune”, prima della partenza è previsto un incontro preparatorio al viaggio al quale sono caldamente invitati a partecipare tutti i viaggiatori in partenza. Tale riunione ha lo scopo di conoscere gli altri partecipanti, reperire materiale informativo relativo al viaggio e, se possibile, conoscere il coordinatore – referente locale.

I partecipanti che si iscrivono ai viaggi sono inviatati ad informarsi preventivamente presso gli organi competenti (Ministero degli Affari Esteri, www.viaggiaresicuri.mae.aci.it) allo scopo di valutare rischi, tutele e precauzioni per i paesi previsti nel programma di viaggio e decidere individualmente e liberamente la partecipazione al viaggio.

 I partecipanti sono sollecitati a prendere visione di tutti i documenti informativi che l’agenzia fornisce in merito ai viaggi.

I partecipanti inoltre prendono atto che le situazioni di pericolo possono rapidamente variare e diffondersi e che nonostante la massima cura esercitata dalle diverse fonti ufficiali di informazione queste non possono farsi garanti dell’assoluta correttezza degli avvisi disponibili al pubblico e che tali informazioni non possono e non vogliono sostituirsi alla decisione individuale di effettuare o meno il viaggio. Pertanto l’agenzia ViaggieMiraggi ONLUS per il Turismo Responsabile non potrà essere chiamata a rispondere di eventuali danni e pregiudizi che dovessero insorgere in corso di viaggio a causa della situazione di sicurezza in generale nei paesi visitati.
Art. 11: RESPONSABILITA’ DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE

1. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento da cui sono derivati i danni sia imputabile al comportamento del partecipante (ivi compresi casi di autonome decisioni assunte nel corso del viaggio), oppure derivi da circostanze o comportamenti di terzi estranei alla fornitura dei servizi previsti dal contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero sia stato cagionato da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

2. L’agenzia ViaggieMiraggi ONLUS per il Turismo Responsabile non potrà essere ritenuto responsabile degli incidenti dovuti all’imprudenza di uno o più partecipanti al viaggio. I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto, alle norme IATA e Governative.

3. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali, citate all’articolo 2, in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità.

Art. 12: OBBLIGO DI ASSISTENZA

1. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

2. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 11), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 13: RECLAMI

1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, pena la decadenza del reclamo.

3. Nessuna contestazione concernente la quota e le somme costituenti la “cassa comune in corso di viaggio” potrà essere presa in considerazione al ritorno dal viaggio. Date le caratteristiche particolari della formula di viaggio utilizzata, il cliente dovrà stabilire prima della prenotazione se la quota, l’ammontare della somma pro-capite prevista per la cassa comune e la tipologia dei servizi compresi nella quota di partecipazione siano di suo interesse.

In caso contrario, valgono le stesse condizioni indicate nei comma 2 e 3 dell’art. 6 per il recesso.

14: ASSICURAZIONE - FONDO DI GARANZIA

L’Organizzatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 99 D.Lgs. n. 206/2005, la polizza responsabilità civile verso il consumatore per il risarci­mento dei danni di cui agli articoli 94 e 95 con la Compagnia  Assimoco.         

Ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. 206/2005, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi in caso di insolvenza o di falli­mento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

a) rimborso del prezzo versato;

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 206/2005).

A tutti i partecipanti  viene inoltre stipulata una polizza assicurativa medico-bagaglio, i cui massimali di rimborso e relativa franchigie sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza.

E’ possibile, su richiesta, minimo un mese prima della partenza, avere un preventivo di spesa dall’Assicurazione e stipulare una polizza di copertura  “Annullamento viaggio”.

Art. 15: FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di PADOVA  

 

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ORGANIZZAZIONE TECNICA

L’organizzazione tecnica dei viaggi, limitatamente ai servizi offerti per ciascuna proposta, è curata dall’agenzia ViaggieMiraggi ONLUS per il Turismo Responsabile

Autorizzazione. Amm. n. 3907 di reg. del 12/12/2007 della Provincia di Padova.

 

RESPONSABILITA’ CIVILE: Polizza assicurativa RC n. 749/14/    506964  stipulata con Assimoco.

 

PROGRAMMA TRASMESSO alla Provincia di Padova Marzo 2009.

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

 

 
 
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